Il passo carrabile è l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli (art. 3, c.1, p.37 C.d.S.). Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata (art. 44 D. Lgs. 15.11.1993 n. 507).
Lo spazio antistante l'accesso viene segnalato con l'apposito segnale che non consente la sosta con veicoli, neppure al titolare dell'autorizzazione. “Senza la preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.” (art. 22 C.d.S.).
“Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall’ente proprietario della strada...” e dunque dal Comune per i tratti di strade comunali. “Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti all’interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta dell’ente proprietario della strada” (art. 26 c.1 e 3 C.d.S.).
Domanda in bollo a firma del proprietario dell'accesso o di chi ne ha la disponibilità
Nel regolamento di attuazione del Codice della Strada vengono definite, ai fini dell’applicazione delle norme di disciplina con i riflessi sulla sicurezza stradale, le diverse tipologie di mezzi pubblicitari: insegne di esercizio, preinsegne, sorgenti luminose, cartelli, striscioni, locandine, stendardi, segni orizzontali reclamistici, impianti pubblicitari di servizio, di pubblicità e propaganda (art. 47 Regolamento C.d.S.).
“La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada...” “Nell’interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.” (art. 23 c.4 C.d.S.).
L’autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari ha validità di tre anni e può essere rinnovata su istanza dell’interessato o può avere durata temporanea inferiore.
Il titolare dell'autorizzazione per l’installazione di impianti pubblicitari, rilasciata dal Comune ai sensi ed agli effetti delle norme del Codice della Strada, dovrà provvedere al pagamento dell'Imposta sulla pubblicità (se dovuta), attraverso comunicazione all'Ufficio del Concessionario del Servizio pubblicità e affissioni:
ICA s.r.l – Pordenone – Via Noncello n.2/b
tel/fax 0434-27333
email: ica.pordenone@icatributi.it
Recapito Fiume Veneto:
Ag. Bozzetto - fraz. Pescincanna, Via Tomat n.2/b
tel. 0434-561214 fax 0434-957568
email: bozzetto1@gmail.com
Codice della Strada (Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285) art. 23 Regolamento di esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) artt. 47-59 Legge 01.01.1990 n. 241.
Le persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, possono ottenere una autorizzazione amministrativa, valida su tutto il territorio nazionale, per la sosta e la circolazione del veicolo al proprio servizio, mediante l'apposito "Contrassegno invalidi" che rende nota l'autorizzazione e deve essere apposto nella parte anteriore o sul vetro parabrezza del veicolo (art. 381 Regolamento C.d.S.)
Il contrassegno permette la circolazione e la sosta:
Non permette la circolazione e la sosta:
Domanda in carta libera a firma del soggetto avente difficoltà di deambulazione.
Certificato rilasciato dall’A.S.S. n.6 “Friuli Occidentale” che attesti la capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. (In caso di rinnovo, certificato del medico curante che attesti che le condizioni di invalidità non sono mutate).
Codice della Strada (Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285) art. 188 Regolamento di esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) art. 381 Legge 01.10.1990 n. 241.
Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.
La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale. Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 3 milioni. (art. 12 L. n.191/78)
Entro il termine di 48 ore dalla consegna
Presentazione di comunicazione su apposito modello a carico del proprietario o chi ha la disponibilità dell’immobile
D.L. 21.3.1978 n. 59 (modifiche e conversione in Legge n.191/78)
Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro
Entro il termine di 48 ore dal momento in cui viene ospitato lo straniero
Presentazione di comunicazione su apposito modello a carico del soggetto che ospita lo straniero
D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 (modifiche con D.Lgs. n.181/00, Legge n.189/02, D.L. 15.02.2007 n.10)