Registrazione nella Banca Dati regionale (BDR)
Anagrafe Canina Comunale Registrazione alla Banca Dati regionale (BDR)
Tipologia: Procedimento
Anagrafe Canina Comunale
Come fare
-
modulo 2 BDR Reginale da inviare via mail a: comune.fiumeveneto@certgov.fvg.it
Chi detiene un cane è tenuto, pena sanzione (da 100 a 600 euro), a registrarlo alla Banca dati regionale (BDR) dell'anagrafe canina:
- da parte del detentore della fattrice: entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale
- entro dieci giorni dalla data di acquisto o dell'inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già registrati alla BDR o che siano di provenienza estera. In ogni caso è obbligatoria la registrazione prima della cessione.Una volta registrato alla BDR, il detentore del cane ha l'obbligo di denunciare, pena sanzione (da 100 a 600 euro), al Comune di residenza:
a) lo smarrimento del cane entro 5 giorni;
b) la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità giudiziaria entro 5 giorni;
c) la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario entro 10 giorni;
d) la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico o privato che ha curato il ritiro dell’animale entro trenta giorni, a meno che il veterinario libero professionista accreditato abbia provveduto alla registrazione del decesso per via telematica;
e) la variazione di residenza entro 30 giorni;
f) la comunicazione nel caso in cui il detentore non possa per seri e comprovati motivi continuare a detenere il proprio animale d’affezione entro 10 giorni.
Entro quanti giorni: 0
Trasparenza
Atto primario: L.R., N°: 20 Del: 2012,
Istanza di parte - L'avvio del procedimento avviene con istanza di parte quando l'amministrazione viene sollecitata a procedere da un privato o da un'altra amministrazione
-
Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale; in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblca