Regolamentazione del gioco d'azzardo
Regolamentazione del gioco d'azzardo
Avviso agli operatori che detengono apparecchi per il gioco lecito
Si avvisa che in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 7 “Disposizioni finali e
transitorie” della L.R. 26/2017, comma 1, le attività in corso alla data di entrata in vigore
della medesima legge hanno l’obbligo di rimozione degli apparecchi da gioco, qualora
si trovino entro la distanza di cinquecento metri da luoghi sensibili, nei seguenti termini:
- entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge qualora si tratti di sale da gioco o sale scommesse (3 agosto 2022);
- entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge nel caso di qualsiasi altr attività (3 agosto 2020).
I luoghi sensibili, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) della L.R. 1/2014
sono individuati per il Comune di Fiume Veneto, nella deliberazione consiliare n. 3 del
18.01.2018.
Elenco luoghi sensibili
Ai sensi dell'art. 6, comma 10, l.r. 1/2014 recante disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonche' delle problematiche e patologie correlate
Atto di indirizzo per gli orari degli esercizi ove sono installati apparecchi per il gioco lecito
Ai sensi dell'art. 6, comma 12, l.r. 1/2014
Gioco d'azzardo patologico. modifica criteri e condizioni per gli esercizi di somministrazione di alimeni e bevande
Data di aggiornamento: 27.01.2020